lunedì 6 luglio 2026

LASCIAR PERDERE





Mentre attendo (da 6 mesi) che l’Ufficio Gip del Tribunale di Cagliari fissi l’udienza relativa alla opposizione all’archiviazione della mia denuncia contro Debora Amarugi (vedi post precedente); e attendo altresì (qui i mesi sono 9) che il Consiglio di Disciplina dell’Avvocatura cagliaritana si pronunci circa il mio esposto contro il medesimo soggetto, in data 1.7. u.s., attraverso l’Avv. Michele Capano, ho depositato, in sede civile, atto di citazione per danni.

Riporto conclusioni e ricevuta dell’avvenuto deposito.

(…)

CITA

La Sig.ra AMARUGI DEBORA, nata a Grosseto il 01.07.1956 (C.F. MRGDBR56L41E202H), con domicilio digitale risultante dal Registro INI-PEC all’indirizzo *************************

a comparire innanzi al Tribunale di Cagliari, nella sua nota sede di Cagliari, all’udienza che si terrà il giorno 24/12/2026, con l’invito a costituirsi nel termine di settanta (70) giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua legittima contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti


CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, il Sig. Pierluigi Monello, come sopra rappresentato e difeso, chiede che l’Ill.mo Tribunale adito voglia:

Accertare e dichiarare la responsabilità civile della convenuta Avv. Debora Amarugi ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., per avere posto in essere condotte consistenti nella proposizione di denuncia e nella reiterazione di accuse consapevolmente false e diffamatorie ai danni dell’attore;

Per l’effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall’attore, e in particolare:

- danno patrimoniale, quantificato in Euro 13.594,87 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia);

- danno non patrimoniale da lesione del rapporto familiare e affettivo, quantificato in Euro 246.393,00 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa);

- danno alla reputazione personale e professionale, quantificato in Euro 11.750,00 – 23.498,00 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa);

- condannare altresì la convenuta al risarcimento del maggior danno eventualmente accertato in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;

Si dichiara che il valore della presente controversia è superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00, con conseguente obbligo di versamento del contributo unificato pari ad € 759,00


Preannuncio che in caso di esito a me favorevole, fatto salvo il recupero delle spese legali, devolverò in beneficenza quanto dovessi ricevere.

 



Durante questa lunga vicenda (si è superato il lustro), è successo che diversi amici e conoscenti abbiano fatto un commento divenuto per me canonico, “Io avrei lasciato perdere”. Volendo sotto-intendere un, “C’hai pensato bene? Spese, tempo, energia, stress, esiti incerti. È cosa di buon senso?”.
Ho sempre risposto loro che i prevaricatori a mezzo avventurosa frode, quando programmano le loro azioni, esattamente questo calcolano: il tuo “buon senso”.

 

sabato 7 febbraio 2026

Pericoloso, ma non troppo


 
Il 3 dicembre u.s. un PM del Tribunale di Cagliari mi ha avvisato di avere chiesto l'archiviazione della mia denuncia (110 pp. e 43 allegati) contro l'Avv. Debora Amarugi e soggetti collegati. Nelle motivazioni (2 pp.) il PM spiega che, chi mi ha denunciato non aveva consapevolezza della mia innocenza e, avendo agito in buona fede, non ha commesso calunnia.

Nessuna nuova indagine, nessuna ricerca di riscontri, neppure un vago accenno al principale elemento probatorio segnalato, cioè al fatto che, dopo averlo denunciato (25.3.20) chiedendone l'urgente allontanamento (è un pericolo financo per la vita di sua madre), l'Avvocatessa mantiene in vigore, nei 4 mesi successivi, un sistema di assistenza che prevede che per cinque giorni alla settimana l'anziana resti affidata - per un'ora e mezza - al solo figlio convivente; quello da allontanare. Non modifica, cioè, di una virgola i turni delle badanti, onde evitare il persistere di questo “buco”; e dorme placidissimi sonni sino al 21.7.20, quando un' Ordinanza del Tribunale le risolve l'impiccio.

Ora, delle due l'una: o l'allarme è vero, e allora non ci può essere l'affidamento; o l'affidamento c'è stato, e allora l'allarme è un “falso” (voluto e deliberato). Era possibile acquisire prove circa questa specifica circostanza?

Certamente sì:
1) esiste documentazione scritta, prodotta e firmata dall'Avvocato Amarugi, che ne prova la realtà.
2) l'audizione delle due menzionate badanti avrebbe potuto confermarla.

Come si possa affermare che nella condotta di chi mi denunciò, non ci sia stato dolo, è cosa che lascia stupiti. A meno che non si voglia pensare ad una... “pericolosità ad ore”.

Naturalmente questa vistosa illogicità (non è la sola) venne portata a conoscenza del PM che 5 anni fa indagò su di me (Memoria difensiva del settembre '20); e, ancora prima, segnalata al Tribunale del Riesame (Ricorso del luglio '20). Ma nessuno si incuriosì. Anzi. Rigettando, a febbraio '21, una istanza di revoca della misura cautelare, il Gip che l'aveva emessa, asserisce categorico: “(…) a carico del Monello esiste un solido quadro probatorio”.
Tanto solido che il 7.11.'23, il PM della quarta udienza (otto udienze, sette PM diversi), trovandosi di fronte i testi-chiave dell'accusa (due badanti), si alza e dice testualmente, “Non ho interesse ad interrogarle, consegno il fascicolo al Giudice”.
La prova si forma in aula nel contraddittorio tra le parti, affermano Codice e Costituzione. Abbiamo – parrebbe  il “processo all'americana”. Ma, per una volta che il quadro è talmente solido da permetterci di risparmiare tempo...
Il vuoto spinto del 7 novembre '23 non crea alcun imbarazzo al PM del 19 dicembre '24 (settima udienza), che infatti - a sua volta - si alza e recita la canonica formula, “Essendo stata raggiunta la prova della penale responsabilità dell'imputato, applicate le attenuanti generiche, si chiedono anni due di detenzione”.
A questo punto, il normalissimo uomo del bar stranisce; e avvezzo per natura a ragionare come la maggioranza dei mortali, si chiede, “Raggiunta quando?”.

Per chiudere, due domande; tanto lecite quanto semplici: chi era il PM che cinque anni fa indagò su di me, si convinse della mia colpevolezza, chiese che venissi separato da mia madre - nell'ultimo anno della sua esistenza -, giudicò irrilevante il buco temporale di cui sopra, ignorò il secondo fine (pressoché dichiarato) della nobile azione, non tenne conto delle testimonianze a mio favore (due altre badanti), e, infine, chiese e ottenne il mio rinvio a giudizio? Nicoletta Mari.
Chi è stato il PM che ha esaminato la mia denuncia contro Debora Amarugi, giudicato irrilevante la ricordata illogicità temporale, ritenuto in buona fede Avvocatessa e collegati e infine chiesto l'archiviazione della mia iniziativa? Nicoletta Mari.

Al gentile lettore trarre una conclusione.


PS: in data 22.12.25 il mio legale ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione.